NORME AMMINISTRATIVE DI GESTIONE DELLE SORGENTI

02.04.2012 08:42

 

Chi intende intraprendere una pratica che comporti la detenzione di una o più sorgenti di radiazioni ionizzanti, materie radioattive o macchine radiogene, deve comunicare la sua intenzione alle autorità preposte con congruo anticipo (art. 22 D.Lgs.230/95). Qualora la detenzione presupponga impiego a fini operativi delle sorgenti occorre avanzare richiesta di nulla-osta alle Autorità preposte (artt. 27 – 29 D.Lgs. 230/95). La richiesta di nulla-osta tiene luogo della comunicazione preventiva di detenzione. Le sorgenti detenute e/o impiegate sono soggette alla sorveglianza fisica di un Esperto qualificato, iscritto nellElenco nazionale.  Al termine della detenzione e/o impiego le sorgenti andranno inviate a smaltimento, nel rispetto delle regole dettate dall’art.30 del D.Lgs. 230/95. Il loro trasporto al luogo di smaltimento andrà effettuato da vettore autorizzato (art.5 L.1860/62;DPR 1704/65; DM 18/10/2005) nel rispetto delle norme IAEA sul trasporto dei materiali radioattivi. La normativa tiene conto della attività delle sorgenti trasportate e delle loro caratteristiche radiologiche. Al proprietario delle sorgenti viene rilasciato un documento liberatorio dall’Ente che gestisce il deposito, a sua volta autorizzato. Inoltre viene richiesta, preventivamente alla richiesta di nulla-osta, una valutazione di rischio, in particolare per il caso di incendio, a fronte della possibilità che sostanza radioattiva possa venire dispersa nell'ambiente. Questa prassi, sicuramente complessa, tende ad evitare che sorgenti di radiazioni finiscano nell’ambiente in maniera incontrollata, possibilità che ha portato in anni recenti alla emanazione di una Direttiva europea per il controllo delle cosiddette Sorgenti Orfane nei rottami metallici, situazione provocata dall’invio incontrollato a smaltimento di apparecchiature o impianti industriali o rifiuti sanitari contenenti sorgenti alla fine della loro vita utile, tuttavia ancora tali da costituire un rischio valutabile.

E’ appena il caso di accennare che l’inadempienza alle norme citate viene pesantemente sanzionata, anche penalmente.

contaminazione radioattiva dei rottami metallici, misure di spessori