Norme amministrative.                                                                                                                                                

 

 Chi intende intraprendere una pratica che comporti la detenzione di una o più sorgenti di radiazioni ionizzanti, materie radioattive o macchine radiogene, deve comunicare la sua intenzione alle autorità preposte con congruo anticipo (Art.22  D.Lgs.230/95) Qualora la detenzione presupponga impiego delle sorgenti a fini operativi, per esempio per controlli non distruttivi nell'industria,  occorre avanzare richiesta di nulla-osta alle Autorità preposte (artt. 27, 28, 29 D.Lgs. 230/95). Preventivamente alla detenzione va preparata una valutazione di rischio (art. 115-ter D.Lgs. 230/95), in particolare in vista di eventuali incendi con pericolo di contaminazione dell'ambiente. La richiesta di nulla-osta tiene luogo della comunicazione preventiva di detenzione. La detenzione o impiego sono soggetti a sorveglianza fisica da parte di un Esperto qualificato (E.Q.) iscritto nell'Elenco nominativo nazionale. Al termine della detenzione e/o impiego le sorgenti andranno inviate a smaltimento, nel rispetto delle regole dettate dall’art.30 del D.Lgs. 230/95. Il loro trasporto al luogo di smaltimento andrà effettuato da vettore autorizzato (art.5 L.1860/62;DPR 1704/65; DM 18/10/2005) nel rispetto delle norme IAEA sul trasporto dei materiali radioattivi. La normativa tiene conto della attività delle sorgenti trasportate e delle loro caratteristiche radiologiche. Al proprietario delle sorgenti viene rilasciato un documento liberatorio dall’Ente che gestisce il deposito, a sua volta autorizzato. Questa prassi, sicuramente complessa, tende ad evitare che sorgenti di radiazioni finiscano nell’ambiente in maniera incontrollata, possibilità che ha portato in anni recenti alla emanazione di una Direttiva europea per il controllo delle cosiddette Sorgenti Orfane nei rottami metallici, situazione provocata dall’invio incontrollato a smaltimento di apparecchiature o impianti industriali o rifiuti sanitari contenenti sorgenti alla fine della loro vita utile, tuttavia ancora tali da costituire un rischio valutabile per l'ambiente. E, sempre a proposito di ambiente, il D.Lgs. 230/95 (art. 115-ter) prevede che venga condotta obbligatoriamente una valutazione preventiva su quelli che potrebbero essere i rischi nel caso di eventi catastrofici che potrebbero coinvolgere le sorgenti (caso catastrofico per la contaminazione anche delle aree esterne, un incendio nei locali dove sono installate le sorgenti radioattive; vedasi la pagina valutazione Art. 115-ter di questo stesso sito). Sono stati elaborati appositi fogli Excel che consentono di fare tale valutazione, ma che, data la loro mole, non possono essere  qui trascritti, In caso di necessità contattare il titolare di questo sito, ing. Carlo Liverani (v. pagina "chi siamo")..   

E’ appena il caso di accennare che l’inadempienza alle norme citate prevede severe sanzioni, anche penali (art.139 del D.Lgs.230/95). Adempimenti e responsabilità di Datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, Esperto qualificato e Medico Competente o Medico Autorizzato sono contenuti nel Capo VIII del Decreto, che fornisce, inoltre, le informazioni relative alle caratteristiche e tenuta della specifica Documentazione di legge (artt. 61, 80, 81 D.Lgs 230/95, e All. XI D.Lgs. 241/00).